L’Illegittimità Giuridica Della Posizione FINA Contro Energy For Swim

Giusy Cisale
by Giusy Cisale 0

November 14th, 2018 Italia

La posizione assunta dalla FINA nei confronti dell’evento Energy For Swim 2018 non coinvolge soltanto aspetti sportivi e/o politici.

La FINA, ammonendo atleti e Federazioni al rispetto delle norme, sposta la questione anche sul campo giuridico.

Una norma e l’ interpretazione che della stessa vuole dare FINA, è applicabile all’interno del sistema giuridico Europeo?

Per capire se questa interpretazione unilaterale è legittima o meno, la fattispecie deve essere contestualizzata all’interno delle norme che tutelano e garantiscono la libertà degli sportivi e la tutela della loro professionalità.

Norme che sono poste a fondamento dell’ordinamento giuridico europeo e che non possono essere disattese.

LA POSIZIONE DELLA FINA

CONTESTO:

La schermaglia ruota intorno a un’interpretazione di una regola dello Statuto della FINA.

LA FINA HA CLASSIFICATO L’ENERGY FOR SWIM 2018 COME EVENTO INTERNAZIONALE .

Essendo tale, richiede l’approvazione della FINA con sei mesi di anticipo.

Questa interpretazione è stata annunciata nei primi giorni di Novembre. E’ quindi impossibile dal punto di vista temporale avere l’approvazione.

REGOLE FINA: DA 1 A 2 ANNI DI SOSPENSIONE

La sanzione per la partecipazione ad un evento non autorizzato, è espressa dal paragrafo GR 4.5 del regolamento FINA. 

Una sospensione da un minimo di un anno ad un massimo di due anni.

LE FEDERAZIONI NAZIONALI SARANNO RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE DELLA SOSPENSIONE. TUTTAVIA, LA FINA PUÒ SEMPRE RIVEDERLA ED AUMENTARLA FINO AL MASSIMO DI DUE ANNI.

In pratica, se le Federazioni nazionali si rifiutano di imporre la sanzione, FINA potrebbe sospendere le Federazioni.

Fatta questa necessaria premessa la questione è semplice:

FINA PUO’ SOSPENDERE I NUOTATORI?

A questa domanda verrà data una risposta che ha come base e fondamento il saggio del Professore Stefano Bastianon, che di qui a poco introdurremo e di cui se ne condividono le conclusioni.

La risposta alla domanda di cui sopra, dal punto di vista legale e giuridico è semplicemente:

NO.

Sul tema ci siamo confrontati con i Prof. Avv. Stefano Bastianon.

Il Prof. Bastianon è professore associato di diritto europeo all’Università di Bergamo. Avvocato abilitato presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Busto Arsizio.

È inoltre membro della IV Divisione dell’Alta Corte dello Sport Giustizia (Collegio di garanzia dello sport) presso il Comitato Olimpico Nazionale.

Il saggio parte da una pronuncia del 2017 della Commissione Europea.

In quel caso, la Commissione europea stabilì che:

Le punizioni inflitte dalla Federazione Internazionale di Pattinaggio su atleti che partecipano a competizioni non autorizzate erano in violazione delle leggi antitrust dell’Unione Europea .

Orbene, quella pronuncia non riguarda il pattinaggio artistico, bensì la salvaguardia dei diritti degli sportivi professionisti.

Attenzione.

Non si mette in discussione la struttura piramidale degli sport europei.

Il principio di una federazione unica per ogni sport e il diritto delle federazioni di organizzare la competizione da livello locale a internazionale è una pietra miliare del modello europeo di sport.

In questo contesto, la decisione non mette in discussione il diritto delle federazioni sportive di emanare regole necessarie per raggiungere tali obiettivi.

Tuttavia, la Commissione Europea statuisce che

 lo sport non è solo per divertimento, ma è anche un business.

Pertanto, sebbene la Commissione non intenda “essere l’arbitro in ogni controversia relativa allo sport”, nelle questioni relative alla dimensione economica dello sport,

le federazioni sportive devono comprendere che l’attività sportiva deve rispettare le regole della concorrenza.

Il solo fatto che le norme emanate dalle federazioni sportive perseguano un obiettivo legittimo (ad esempio, la protezione della salute degli atleti, l’integrità e il corretto svolgimento dello sport, la lotta contro il doping) non rappresenta un giustificazione valida per escludere tali norme dal campo di applicazione del diritto dell’UE.

Secondo la Corte di Giustizia, le norme sportive istituite dalle federazioni sportive sono compatibili con il diritto dell’UE solo se perseguono un obiettivo legittimo.

Le restrizioni che esse creano sono intrinseche e proporzionate al raggiungimento di questo obiettivo.

Pertanto, nei casi relativi all’esercizio del potere regolamentare da parte delle federazioni sportive, il problema non riguarda la legittimità degli obiettivi perseguiti.

E’ inerente e proporzionato all’obiettivo di garantire l’integrità dello sport la norma che obbliga gli atleti che partecipano ad un evento non autorizzato dalla rispettiva federazione a subire, a proprie spese, un test antidoping prima di poter partecipare ad un evento organizzato dalla federazione.

Al contrario, una clausola che punisce l’atleta che partecipa a una competizione non autorizzata dalla federazione con un divieto da tutti gli eventi organizzati dalla federazione appare totalmente sproporzionata.

Ripetiamo: Inerente e proporzionato all’obiettivo di assicurare l’integrità dello sport.

Ciò vuol dire che chiunque intenda organizzare un evento sportivo al di fuori della federazione deve garantire il rispetto delle regole del gioco, come elaborato dalla federazione, ed i controlli antidoping.

Il diritto Europeo Applicato a ENERGY FOR SWIM

E’ inerente e proporzionato all’obiettivo ed ai principi costitutivi della FINA pretendere che un evento si svolga secondo le regole sportive e di antidoping che regolano il nuoto.

Pretendere i controlli, assicurarsi dello svolgimento delle gare secondo i parametri FINA.

Questo, è stato chiarito sin dall’inizio dalla Federazione Italiana Nuoto.

La  Federazione Italiana Nuoto  sin dal primo comunicato stampa precisava che ENERGY FOR SWIM  2018 è una gara individuale su invito di atleti nazionali ed esteri in vasca da 25 metri sotto le regole della LEN e FINA. (The competition will be held according to LEN and FINA rules, including technical and doping control rules)

Per tali motivi, la sanzione paventata da FINA è sproporzionata, non inerente agli obiettivi ed ai principi costitutivi.

E’ dunque illegittima.

Le regole di ammissibilità di un evento della FINA garantiscono la protezione della salute e della sicurezza degli atleti in tutti gli eventi autorizzati.

Garantiscono altresì l’integrità degli eventi sportivi.

Queste regole sono essenziali per il ruolo delle federazioni internazionali come guardiani del movimento sportivo.

E queste regole, sono rispettate dagli organizzatori di Energy For Swim 2108.

La decisione della Commissione Europea non mette in discussione il ruolo fondamentale delle federazioni internazionali di organizzare la corretta condotta dello sport.

Sul punto, riportiamo il passaggio del Prof. Bastianon:

Le federazioni sportive devono capire che il solo fatto di essere garanti dell’integrità e della corretta condotta del loro sport, della protezione della salute degli atleti e di altri valori fondamentali relativi allo sport non significa automaticamente che le regole emanate per perseguire questi obiettivi non possono essere esaminate attraverso la lente del diritto dell’UE.

Quando l’esercizio del potere regolamentare da parte delle federazioni sportive è in grado di influenzare il mercato dell’organizzazione di eventi sportivi, in cui le federazioni sportive competono con altri organizzatori di eventi sportivi,

si applica la normativa UE.

Le organizzazioni sportive internazionali devono essere all’altezza delle loro responsabilità.

Trovare soluzioni e meccanismi per risolvere le controversie che forniscono i risultati che il pubblico e gli atleti meritano.

Swimswam ha chiesto a FINA un commento sul contenuto del presente articolo. Al momento della pubblicazione non abbiamo ricevuto risposta.

Provvederemo ad aggiornare i lettori su eventuali risposte date da FINA.

BIBLIOGRAFIA

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About Giusy Cisale

Giusy Cisale

 GIUSY  CISALE Giusy Cisale graduated high school at the Italian Liceo Classico "T.L. Caro" where she was engaged in editing the school magazine. In 2002, she was among the youngest law graduates of the  Federico II University of Naples (ITA). She began her career as a Civil Lawyer, becoming licensed to practice law …

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