Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha reso nota la sentenza del processo della WADA (Agenzia mondiale anti-doping) contro il nuotatore cinese Sun Yang. Queste le motivazioni che hanno portato il collegio arbitrale a infliggere una squalifica di 8 anni all’atleta.
Qui il riassunto del caso Sun Yang dal fatto incriminato all’udienza pubblica.
Traduzione italiana della sentenza del 28 febbraio 2020
” La Corte Arbitrale dello Sport (CAS) ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA) contro il nuotatore cinese Sun Yang e la Fédération Internationale de Natation (FINA). Di conseguenza, Sun Yang (l’Atleta) è sanzionato con un periodo di ineleggibilità (squalifica) di otto anni, a partire dalla data dell’assegnazione del CAS.
A seguito di un test antidoping problematico nella residenza di Sun Yang nel settembre 2018, che ha portato a non completare i test, la questione è stata inizialmente sottoposta al Doping Panel FINA (FINA DP) che ha riscontrato che lo standard internazionale per i test e le indagini ( ISTI), il protocollo adottato dalla World Anti-Doping Agency (WADA) per lo svolgimento dei controlli antidoping, non era stato adeguatamente seguito. Pertanto, il DP FINA ha invalidato la raccolta del campione. Di conseguenza, il DP della FINA ha stabilito che l’atleta non aveva commesso una violazione delle regole antidoping.
La WADA ha presentato ricorso al CAS contro tale decisione, affermando che Sun Yang aveva volontariamente rifiutato di sottoporsi alla raccolta dei campioni e chiedendo che gli venisse imposto un periodo di squalifica tra un minimo di 2 e un massimo di 8 anni.
L’arbitrato è stato rinviato in appello a un collegio di arbitri CAS, composto dal giudice Franco Frattini (Italia), dal presidente, il sig. Romano F. Subiotto QC (Belgio / Regno Unito) e dal prof. Philippe Sands QC (Regno Unito), che ha tenuto un’udienza il 15 novembre 2019. A seguito della richiesta delle parti, l’audizione si è svolta in pubblico.”
COLPEVOLE DI MANOMISSIONE
“Il gruppo CAS ha deciso all’unanimità, con sua piena soddisfazione, che l’Atleta ha violato l’articolo 2.5 FINA DC (manomissione di qualsiasi parte del controllo antidoping).
In particolare, il gruppo di esperti scientifici ha riscontrato che il personale incaricato del controllo antidoping rispettava tutti i requisiti applicabili stabiliti nell’ISTI. Più specificamente, l’Atleta non è riuscito a dimostrare di avere una giustificazione convincente per distruggere i suoi contenitori per la raccolta dei campioni e rinunciare al controllo antidoping quando, a suo avviso, il protocollo di raccolta non era conforme all’ISTI.
Come osservato dal gruppo di esperti scientifici, una cosa, dopo aver fornito un campione di sangue, è mettere in discussione l’accreditamento del personale addetto ai test mantenendo i campioni intatti in possesso delle autorità competenti; è un’altra cosa, dopo lunghi scambi e avvertimenti sulle conseguenze, agire in modo tale da provocare la distruzione dei contenitori del campione, eliminando così ogni possibilità di testare il campione in una fase successiva.”
INIZIO DEL PERIODO DI SQUALIFICA
“Considerando che, nel giugno 2014, l’Atleta è stato dichiarato colpevole di una prima violazione della regola antidoping (ADRV), il gruppo di esperti scientifici ha concluso che, ai sensi dell‘articolo 10.7.1 FINA DC, deve essere imposto all’Atleta per questo secondo ADRV, un periodo di squalifica di otto anni, a partire dal data dell’assegnazione del CAS.
Considerando che:
- la FINA si è astenuta dal chiedere l’imposizione di una sospensione provvisoria all’Atleta quando lo ha accusato di una violazione della norma antidoping;
- i test antidoping eseguiti sull’Atleta poco prima e dopo il controllo del doping interrotto nel settembre 2018 erano negativi;
- in assenza di prove del fatto che l’Atleta possa aver praticato attività antidoping dal 4 settembre 2018, anche in occasione dei Campionati mondiali FINA di Gwangju, in Corea del Sud, a luglio 2019,
I risultati raggiunti dall’Atleta durante il periodo precedente all’emissione della sentenza CAS non dovrebbero essere conteggiati nella squalifica.
L’annuncio Arbitrale sarà pubblicato sul sito web CAS tra qualche giorno, a meno che le parti non concordino sul fatto che debba rimanere riservato.”
Il documento originale pubblicato dal CAS in lingua inglese:
Tutti i link sul caso Sun Yang
- dichiarazioni di Sun
- Riassunto completo del caso Sun Yang
- Dichiarazioni testimoniali
- Richieste conclusionali
- Rinvio dell’udienza dinanzi al CAS
- Fissata udienza per il 15 Novembre 2019
- La protesta di Mack Horton
- La protesta di Duncan Scott
I PRIMATI PERSONALI DI SUN YANG
COURSE
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EVENT
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TIME
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DATE
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MEET
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LCM | 200 FREE | 1:44.39 | 07/25/17 | 2017 WORLD CHAMPIONSHIPS BUDAPEST, HUNGARY |
LCM | 400 FREE | 3:40.14 | 07/28/12 | 2012 OLYMPIC GAMES LONDON, ENGLAND |
LCM | 800 FREE | 7:38.57 | 07/24/11 | 2011 FINA WORLD CHAMPIONSHIPS SHANGHAI, CHINA |
LCM | 1500 FREE | 14:31.02 | 07/28/12 | 2012 OLYMPIC GAMES LONDON, ENGLAND |