Il CAS ha emesso la sua decisione nella procedura di arbitrato d’appello tra il nuotatore brasiliano Gabriel Santos e FINA.
A Giugno del 2019, il 23enne Gabriel Santos è risultato positivo ad un test antidoping alla sostanza “clostebol”.
Contestualmente, la squadra ISL DC Trident sospese Santos, in esecuzione della politica ferrea nei confronti del doping adottata dalla International Swimming League.
A Luglio 2019, la FINA pubblicava la decisione di sospendere il nuotatore per otto mesi, a far data dal 20 Maggio 2019.
Oggi, è stata pubblicata la decisione d’appello della Corte di Arbitrato dello Sport.
Il CAS ha statuito che:
“Santos è stato dichiarato colpevole di una violazione (ADRV) per la quale non ha alcuna colpa o negligenza. Non gli sarà imposto alcun periodo di ineleggibilità”.
Secondo il CAS la presenza della sostanza proibita non era voluta dall’atleta, ma risultato di una contaminazione.
Si è dunque accolta l’eccezione di Santos. Il nuotatore ha sempre sostenuto di essere entrato in contatto con la sostanza accidentalmente
LA DECISIONE INTEGRALE DEL CAS
Riportiamo di seguito la decisione integrale tradotta dall’inglese. Potete trovare qui il testo originale.
Nel maggio 2019, Gabriel Da Silva Santos è stato sottoposto a un controllo antidoping fuori gara.
Il campione è risultato positivo alla presenza della sostanza proibita Clostebol. Un agente anabolizzante esogeno che compare nella lista delle sostanze proibite.
A seguito di un’indagine, il FINA Doping Panel ha sanzionato con un periodo di inammissibilità di un anno a partire dal 20 luglio 2019.
Nel suo ricorso al CAS, Gabriel Da Silva Santos ha chiesto che la decisione impugnata venga annullata e che non gli venga imposto alcun periodo di ineleggibilità. In alternativa, la sanzione minima disponibile contenuta nelle norme applicabili in materia.
È stato accettato dalle parti che la presenza di Clostebol non è stata intenzionale. E’ nata da una contaminazione incrociata.
Il panel CAS ha ritenuto all’unanimità che, nelle circostanze di questo caso, nessuna colpa o negligenza debba essere attribuita all’atleta.
Alla luce di questa constatazione, il Panel ha applicato l’Articolo 10.4 del Regolamento FINA per il controllo antidoping, che stabilisce che in caso di constatazione di assenza di colpa o negligenza, qualsiasi periodo di ineleggibilità altrimenti applicabile sarà completamente eliminato.
Di conseguenza, il periodo di ineleggibilità di un anno imposto dal Panel Doping FINA a Gabriel Da Silva Santos è stato eliminato e non è più in vigore.